Art. 2
1. Le domande di contributo finanziario della Comunità per:
In vigore dal 10 giu 1987
- la redazione dell'inventario periodico su base comunitaria e
- la creazione o l'estensione della rete di posti d'osservazione necessaria per redigere tale inventario,
di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3528/86, devono contenere i dati e i documenti giustificativi indicati nell'allegato II del presente regolamento.
Le domande sono presentate in triplice esemplare, nella forma indicata nell'allegato II.
Gli Stati membri presentano tali domande alla Commissione anteriormente al 1g novembre di ogni anno per l'anno successivo. Per il 1987 le domande sono presentate al più tardi il 15 luglio 1987.
2. Le domande che non soddisfano alle condizioni di cui al paragrafo 1 non sono prese in considerazione.
Storico versioni
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