Art. 3

Art. 3

In vigore dal 10 giu 1987
I bilanci degli Stati membri sullo stato sanitario delle foreste sono elaborati annualmente, in particolare sulla base dei dati della rete comunitaria di posti d'osservazione e di ogni altra rete rappresentativa a livello nazionale o regionale cui si applichi la metodologia definita nell'allegato I. Tali bilanci contengono i dati indicati nell'allegato III. I bilanci sono trasmessi alla Commissione al più tardi il 15 gennaio di ogni anno.
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