Art. 2

In vigore dal 21 mag 1987
1. La Comunità prende a carico le spese relative al trasporto dell'aiuto alimentare fino allo stadio fob. 2. La Comunità può altresì prendere a carico le spese al di là dello stadio fob in particolare nei casi seguenti: - situazione d'urgenza, - consegna dell'aiuto alimentare a paesi a basso reddito e con un deficit alimentare. 3. Qualora la Commissione ritenga che la Comunità debba prendere a carico, in altri casi, le spese relative al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob, essa tiene conto dei criteri generali seguenti: - il fatto che il paese beneficiario sia o no un paese senza sbocchi al mare; - il fatto che la situazione finanziaria del paese beneficario non gli consenta di sostenere tali spese; - la destinazione dell'aiuto alimentare agli organismi internazionali o alle organizzazioni non governative di cui all'; - la necessità di garantire una maggiore efficacia dell'azione di aiuto alimentare in questione. 4. La Comunità prende a carico i costi di trasporto interno soltanto in casi eccezionali, debitamente comprovati, tenendo conto dei criteri generali summenzionati. 5. Se l'aiuto alimentare è venuto nel paese beneficiario, la Comunità prende a carico i costi di trasporto interno soltanto in casi eccezionali.
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