Art. 2
In vigore dal 21 mag 1987
1. La Comunità prende a carico le spese relative al trasporto dell'aiuto alimentare fino allo stadio fob.
2. La Comunità può altresì prendere a carico le spese al di là dello stadio fob in particolare nei casi seguenti:
- situazione d'urgenza,
- consegna dell'aiuto alimentare a paesi a basso reddito e con un deficit alimentare.
3. Qualora la Commissione ritenga che la Comunità debba prendere a carico, in altri casi, le spese relative al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob, essa tiene conto dei criteri generali seguenti:
- il fatto che il paese beneficiario sia o no un paese senza sbocchi al mare;
- il fatto che la situazione finanziaria del paese beneficario non gli consenta di sostenere tali spese;
- la destinazione dell'aiuto alimentare agli organismi internazionali o alle organizzazioni non governative di cui all';
- la necessità di garantire una maggiore efficacia dell'azione di aiuto alimentare in questione.
4. La Comunità prende a carico i costi di trasporto interno soltanto in casi eccezionali, debitamente comprovati, tenendo conto dei criteri generali summenzionati.
5. Se l'aiuto alimentare è venuto nel paese beneficiario, la Comunità prende a carico i costi di trasporto interno soltanto in casi eccezionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1420:oj#art-2