Art. 1
In vigore dal 21 mag 1987
1. I paesi e gli organismi suscettibili di ricevere l'aiuto alimentare sono elencati in allegato.
2. L'aiuto può altresì essere messo a disposizione delle organizzazioni non governative che rispondono in particolare ai criteri seguenti:
a) possedere uno statuto caratteristico di un'organizzazione di questo tipo;
b) avere sede in uno Stato membro della Comunità o, in via eccezionale, in un paese terzo;
c) dimostrare la propria capacità di portare a termine positivamente azioni di aiuto alimentare;
d) essersi impegnate a rispettare le condizioni di fornitura stabilite dalla Commissione.
Storico versioni
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