Art. 4

In vigore dal 21 mag 1987
L'aiuto alimentare è accordato ai beneficiari unicamente qualora questi ultimi s'impegnino a rispettare le condizioni di fornitura che vengono loro comunicate dalla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1420:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo