Art. 4
In vigore dal 20 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1987.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 4.
Storico versioni
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