Art. 4

In vigore dal 20 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 4.
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