Art. 3

In vigore dal 20 mag 1987
1. Ogni nave da pesca avente una lunghezza di almeno 10 m deve tenere a bordo documenti, rilasciati dal servizio competente dello Stato in cui è immatricolata, recanti almeno le seguenti informazioni: - il nome (eventuale) della nave, - la lettera (le lettere) del porto o del distretto marittimo in cui la nave è immatricolata ed il numero (i numeri) d'immatricolazione, - il suo (eventuale) segnale radio internazionale di chiamata, - il nome e l'indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente del noleggiatore (dei noleggiatori), - la sua lunghezza, la potenza motrice e, per le navi che entrano in servizio il 1o gennaio 1987 o dopo tale data, la data di entrata in servizio. 2. Le navi da pesca aventi una lunghezza superiore a 17 m tengono a bordo disegni e/o descrizioni aggiornati delle stive, in cui deve essere indicata tra l'altro la capacità netta delle stiva, espressa in metri cubi. Tutte le navi da pesca dotate di serbatoi di acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 cm. I documenti menzionati nei due commi precedenti sono certificati da un servizio competente. 3. Qualsiasi modifica delle caratteristiche indicate nei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 deve essere certificata dal servizio competente e deve essere precisata l'esatta natura della modifica della potenza motrice. 4. Escluso quello che riguarda la lunghezza e potenza motrice, le disposizioni del presente articolo relative al rilascio dei documenti da parte del servizio competente si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1990. Le disposizioni inerenti alla lunghezza ed alla potenza motrice si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1990 alle navi entrate in servizio o modificate il 1o gennaio 1987 o dopo tale data e, a decorrere dal 18 luglio 1994, per le altre navi da pesca. Fino al 1o gennaio 1990, oppure eventualmente fino al 18 luglio 1994 ed in assenza di tali documenti, la certificazione sarà stesa e firmata dal proprietario della nave. 5. I documenti menzionati in questo articolo devono essere forniti, ai fini del controllo su domanda del servizio ispettivo di ogni Stato membro.
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