Art. 1
In vigore dal 20 mag 1987
Le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro sono contrassegnate secondo le disposizioni seguenti:
1. La lettera (le lettere) del porto o del distretto in cui la nave è immatricolata nonché il numero (i numeri) d'immatricolazione sono dipinti o indicati su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati.
Per le navi aventi una lunghezza compresa fra 10 e 17 m, l'altezza delle lettere e dei numeri non sarà inferiore a 25 cm e lo spessore della linea di almeno 4 cm, per le navi aventi una lunghezza superiore a 17 m, l'altezza delle lettere e dei numeri sarà di almeno 45 cm e lo spessore della linea di almeno 6 cm.
Lo Stato di cui la nave batte bandiera può richiedere che il segnale radio internazionale di chiamata (IRCS) o le lettere o numeri d'immatricolazione siano chiaramente dipinti, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati, sulla cima della timoniera in modo da essere chiaramente visibili dal cielo.
2. A partire dal 1o gennaio 1990, i colori contrastanti sono il bianco e il nero.
3. Le lettere e i numeri dipinti o indicati sulla nave non devono essere cancellati, alterati, lasciati diventare illeggibili, coperti o dissimulati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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