Art. 2

In vigore dal 20 mag 1987
1. I canotti a bordo delle navi da pesca che battono bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro devono essere contrassegnati con la lettera (le lettere) e il numero (i numeri) della nave a cui appartengono. 2. Le boe di segnalazione e tutti gli oggetti similari galleggianti in superficie ed aventi lo scopo di localizzare gli attrezzi da pesca devono essere contrassegnati in modo chiaro e permanente con la lettera (le lettere) e il numero (i numeri) della nave a cui appartengono.
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