Art. 7
In vigore dal 23 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. DE CROO
(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 67.
(2) GU n. L 206 del 30. 7. 1986, pag. 7.
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 272 del 24. 9. 1986, pag. 1.
Storico versioni
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