Art. 7

Art. 7

In vigore dal 23 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente H. DE CROO (1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 67. (2) GU n. L 206 del 30. 7. 1986, pag. 7. (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 272 del 24. 9. 1986, pag. 1.
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