Art. 5

In vigore dal 23 mar 1987
1. L'organismo competente rilascia il titolo di importazione in funzione della decisione della Commissione prevista all', paragrafo 1, primo trattino. 2. I titoli di importazione sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio effettivo fino alla fine del terzo mese successivo. L'ultimo giorno di validità del titolo non può essere posteriore al 31 dicembre 1987. 3. La domanda di titolo ed il titolo di importazione recano: - nella casella 12 la dicitura « titolo rilasciato in applicazione del regolamento (CEE) n. 849/87 », - nella casella 13, la dicitura « Finlandia », - nella casella 14, la dicitura « Finlandia ». Il titolo fa obbligo di importare prodotti originari della Finlandia ed in provenienza da detto Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:849:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo