Art. 1
In vigore dal 23 mar 1987
Fino al 31 dicembre 1987, il prelievo all'importazione di malto non torrefatto della sottovoce 11.07 A II b) della tariffa doganale comune, originario della Finlandia ed in provenienza da detto Stato, è diminuito di un importo di 100 ECU per tonnellata, nel limite di un contingente tariffario comunitario di 4 200 tonnellate.
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