Art. 4
1. Entro quattro giorni lavorativi la Commissione decide:
In vigore dal 23 mar 1987
- di dar seguito alle domande di titolo, purché il quantitativo totale non superi le 4 200 tonnellate,
- di annunciare la chiusura del contingente tariffario in caso di esaurimento del quantitativo di 4 200 tonnellate
e ne informa l'organismo competente.
2. L'organismo competente informa immediatamente gli interessati della decisione della Commissione.
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