Art. 6
In vigore dal 23 mar 1987
1. È ammessa l'immissione in libera pratica di 3 450 t al massimo di riso di cui alle sottovoci 10.06 B II a) e b), mentre il quantitativo residuo dev'essere costituito da riso di cui alla sottovoce 10.06 B I a) e b) della tariffa doganale comune.
2. Il quantitativo che può essere immesso in libera pratica in virtù del presente regolamento per il periodo intercorrente tra il 1o gennaio e il 30 giugno del 1991 è di 5 000 t di riso in equivalente semigreggio.
Storico versioni
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