Art. 9

In vigore dal 23 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (3) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1. (1) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5. (2) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1. (3) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. ALLEGATO I Organismi competenti per il rilascio dei certificati di autenticità di cui all' 1.2 // India: // - Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India) // // Directorate of Marketing and Inspection // // (Ministry of Agriculture and Rural Development // Pakistan: // Export Corporation of Pakistan Ltd, Karachi
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