Art. 1
In vigore dal 23 mar 1987
1. Il riso Basmati di cui alle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune fruisce del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 3877/86 qualora sia immesso in libera pratica in base ad un titolo di importazione il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un certificato di autenticità del prodotto, emesso dagli organismi competenti del paese esportatore riconosciuti dalla Commissione e figuranti nell'allegato I.
2. Il quantitativo totale di cui all' del regolamento (CEE) n. 3877/86 è ripartito in ragione di 2 500 t di riso in equivalente semigreggio al trimestre. I quantitativi non attribuiti nel corso di un trimestre possono essere cumulati con quelli del trimestre successivo.
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