Art. 2
In vigore dal 23 mar 1987
1. Il certificato di autenticità, il cui facsimile è riprodotto nell'allegato II, si compone di un originale e di tre copie di colore diverso.
Esso deve avere un formato di circa 210 × 297 millimetri. L'originale è stampato su carta bianca tale da rendere evidente qualunque contraffazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. I moduli del certificato devono essere stampati e compilati in lingua inglese.
3. L'originale e le copie vanno compilati a macchina oppure a mano, mediante penna a inchiostro e in stampatello.
4. Ogni certificato di autenticità reca, nella casella superiore a destra, un numero di serie, che deve essere il medesimo nell'originale e nelle copie.
5. L'organismo di emissione conserva due copie e rilascia al richiedente l'originale e una copia.
Storico versioni
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