Art. 2
In vigore dal 23 feb 1987
Se i motivi che hanno giustificato l'autorizzazione di cui all'articolo 29 bis decadono, il direttore può ritirare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa, con preavviso di un mese.
A richiesta dell'agente interessato, il direttore può anche ritirare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale era stata concessa.
Storico versioni
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