Art. 3

In vigore dal 23 feb 1987
Durante il periodo per il quale è autorizzato ad esercitare la sua attività a orario ridotto, l'agente ha diritto al 50 % della retribuzione. Tuttavia, esso continua a percepire il 100 % dell'assegno per figlio a carico e dell'indennità scolastica. Durante questo periodo non può esercitare alcuna altra attività retribuita. Il contributo al regime di assicurazione contro le malattie e al regime delle pensioni è calcolato sulla totalità dello stipendio base. ».
Storico versioni

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