Art. 50
In vigore dal 23 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioIl PresidenteP. DE KEERSMAEKER
(1)GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1.
(2)GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 1.
(3)GU n. L 64 dell'8. 3. 1982, pag. 1.
Storico versioni
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