Art. 46

All'allegato VI del regime, il testo dell'articolo 27 è sostituito dal testo seguente :

In vigore dal 23 feb 1987
« Articolo 27 La moglie divorziata di un agente o di un ex agente ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all'atto del decesso del suo ex marito, ad una pensione alimentare a carico dell'ex marito e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione tra gli ex coniugi. La pensione di reversibilità non può tuttavia essere superiore alla pensione alimentare versata all'atto del decesso dell'ex marito, che viene adeguata secondo le modalità previste dall'articolo 41 octies del regime. La moglie divorziata perde i suoi diritti qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex marito. Essa beneficia delle disposizioni dell' qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex marito. ».
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