Art. 45
All'allegato VI del regime, il testo dell'articolo 23 è sostituito dal testo seguente :
In vigore dal 23 feb 1987
«
In caso di scomparsa per un periodo superiore ad un anno, sia di un agente sia di un ex agente titolare di una pensione d'invalidità o di anzianità, sia di un ex agente che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale compie i 60 anni, il coniuge e le persone considerate a carico dello scomparso possono ottenere, a titolo provvisorio, la liquidazio-
ne dei diritti alla pensione di reversibilità che spetterebbero loro in base alle disposizioni del presente regime.
Le disposizioni del primo comma sono applicabili alle persone considerate a carico di una persona beneficiaria di una pensione di reversibilità o in possesso di tali diritti e che sia scomparsa dal proprio domicilio da oltre un anno.
Le pensioni provvisorie previste al primo e secondo comma vengono convertite in pensioni definitive quando il decesso dell'agente o del titolare di una pensione sia ufficialmente accertato o quando l'assenza sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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