Art. 2

In vigore dal 23 feb 1987
Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2640/86 sono riscossi definitivamente fino all'aliquota del dazio definitivo nel caso delle società Mita e Toshiba, nonché fino all'aliquota del dazio provvisorio applicabile in tutti gli altri casi.
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