Art. 1
In vigore dal 23 feb 1987
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi di fotocopia a carta comune ed a sistema ottico di cui alla sottovoce 90.10 A della tariffa doganale comune, corrispondenti al codice Nimexe ex 90.10-22, originari del Giappone.
2. L'aliquota del dazio è pari al 20 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, ad eccezione delle importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo prodotti ed esportati dalle seguenti società, ai quali è applicata l'aliquota seguente:
%
- Copyer Company Limited, Tokio 7,2
- Mita Industrial Company, Osaka 12,6
- Toshiba Corporation, Tokio 10,0
3. Il dazio di cui al presente articolo non si applica ai prodotti di cui al paragrafo 1 esportati da Kyocera Corporation, Tokyo.
4. Il dazio di cui al presente articolo non si applica
- ai prodotti di cui al paragrafo 1 in grado di operare ad una velocità superiore a 75 copie al minuto di formato A 4;
- ai seguenti prodotti:
- lettori-stampatori di microfilm (macchine in grado di leggere immagini di microfilm, microschede e schede a finestra e di effettuarne copie ingrandite);
- copiatrici a colori (macchine aventi la capacità di produrre automaticamente copie a colori dai corrispondenti originali in un unico ciclo di copiatura attraverso un processo policromatico);
- macchine che riproducono copie di dati proiettati su uno schermo;
- copiatrici di dimensioni maggiori aventi la capacità di effettuare copie di formato uguale o superiore a A 2 da originali di formato superiore a A 2.
5. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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