Art. 1

In vigore dal 23 feb 1987
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi di fotocopia a carta comune ed a sistema ottico di cui alla sottovoce 90.10 A della tariffa doganale comune, corrispondenti al codice Nimexe ex 90.10-22, originari del Giappone. 2. L'aliquota del dazio è pari al 20 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, ad eccezione delle importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo prodotti ed esportati dalle seguenti società, ai quali è applicata l'aliquota seguente: % - Copyer Company Limited, Tokio 7,2 - Mita Industrial Company, Osaka 12,6 - Toshiba Corporation, Tokio 10,0 3. Il dazio di cui al presente articolo non si applica ai prodotti di cui al paragrafo 1 esportati da Kyocera Corporation, Tokyo. 4. Il dazio di cui al presente articolo non si applica - ai prodotti di cui al paragrafo 1 in grado di operare ad una velocità superiore a 75 copie al minuto di formato A 4; - ai seguenti prodotti: - lettori-stampatori di microfilm (macchine in grado di leggere immagini di microfilm, microschede e schede a finestra e di effettuarne copie ingrandite); - copiatrici a colori (macchine aventi la capacità di produrre automaticamente copie a colori dai corrispondenti originali in un unico ciclo di copiatura attraverso un processo policromatico); - macchine che riproducono copie di dati proiettati su uno schermo; - copiatrici di dimensioni maggiori aventi la capacità di effettuare copie di formato uguale o superiore a A 2 da originali di formato superiore a A 2. 5. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.
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