Art. 3

In vigore dal 23 feb 1987
I dazi antidumping imposti o riscossi conformemente agli sono riscossi sulle importazioni in Spagna unicamente nella misura in cui l'importo cumulato del dazio doganale in vigore in questo Stato membro sul prodotto in questione e del dazio antidumping non superi l'importo cumulato del dazio della tariffa doganale comune e del dazio antidumping sullo stesso prodotto.
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