Art. 3
In vigore dal 23 feb 1987
I dazi antidumping imposti o riscossi conformemente agli sono riscossi sulle importazioni in Spagna unicamente nella misura in cui l'importo cumulato del dazio doganale in vigore in questo Stato membro sul prodotto in questione e del dazio antidumping non superi l'importo cumulato del dazio della tariffa doganale comune e del dazio antidumping sullo stesso prodotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:535:oj#art-3