Art. 2
In vigore dal 23 feb 1987
Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2640/86 sono riscossi definitivamente fino all'aliquota del dazio definitivo nel caso delle società Mita e Toshiba, nonché fino all'aliquota del dazio provvisorio applicabile in tutti gli altri casi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:535:oj#art-2