Art. 5

In vigore dal 16 feb 1987
1. La domanda di titolo di importazione ed il titolo rilasciato recano, nella casella 14, l'indicazione del paese terzo di cui il prodotto in causa è originario. Il titolo obbliga ad importare da tale paese. 2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo di importazione; a tal fine, nella casella 22 del medesimo viene iscritta la cifra 0.
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