Art. 7

In vigore dal 16 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9. (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (4) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 11. (5) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 73. (6) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (7) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 31. (1) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:481:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo