Art. 2
In vigore dal 16 feb 1987
1. Le domande di titolo di importazione possono essere presentate ogni settimana, da lunedì a giovedì incluso, in qualsiasi Stato membro ed i titoli rilasciati sono validi nei dodici Stati membri.
2. Per le importazioni in provenienza dai paesi terzi ad eccezione della Cina e della Tailandia, non membri del GATT, le domande di titolo non possono vertere su un quantitativo superiore a 7 500 t per ogni singolo interessato che agisce in conto proprio.
3. Le indicazioni relative al nome dell'importatore, ai quantitativi richiesti e alla loro origine sono trasmesse, mediante telescritto, dagli Stati membri alla Commissione entro e non oltre il giovedì della settimana successiva a quella durante la quale è stata inoltrata la domanda.
4. Entro e non oltre il venerdì della settimana successiva a quella in cui ha avuto luogo la comunicazione di cui al paragrafo 3, la Commissione trasmette, mediante telescritto, i quantitativi per i quali sono rilasciati i titoli per paese o per gruppo di paesi di cui all', paragrafo 2.
5. Per i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, l'interessato può specificare, nella sua domanda di titolo di importazione, le due sottovoci 07.06 A II. Le due sottovoci specificate nella domanda vengono riportate nel titolo.
Storico versioni
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