Art. 1
In vigore dal 16 feb 1987
1. Il regime previsto all' del regolamento (CEE) n. 430/87 si applica ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia e dalla Repubblica popolare cinese, nel quadro delle disposizioni del presente regolamento.
2. Ogni anno possono essere rilasciati titoli di importazioni per quantitativi non superiori ai quantitativi indicati per paese o per gruppo di paesi nell' del regolamento (CEE) n. 430/87.
Per il 1987 i titoli sono rilasciati tenendo conto dei quantitativi attribuiti in applicazione del regolamento (CEE) n. 4094/86.
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