Art. 5

In vigore dal 10 feb 1987
Le modalità di applicazione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 prevedono in particolare: a) le disposizioni relative alla presentazione delle domande e al versamento del premio; b) le disposizioni relative all'identificazione degli animali; c) le modalità di controllo del numero di capi di bovini maschi dichiarati e dell'osservanza delle condizioni di cui all', paragrafo 1, e all', lettera d), in particolare la durata per la quale il bestiame è mantenuto nell'azienda, allo scopo di garantire un controllo sufficiente; d) le disposizioni particolari che dovranno essere applicate dagli Stati membri che applicano il regime di cui all', al momento dell'esportazione dei bovini vivi ammissibili verso paesi terzi o della loro spedizione verso gli altri Stati membri.
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