Art. 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

In vigore dal 10 feb 1987
1) produttore, l'imprenditore agricolo singolo, persona fisica o giuridica, la cui azienda è situata sul territorio della Comunità, dedito all'allevamento di animali della specie bovina; 2) azienda, l'insieme delle unità produttive gestite dal produttore e situate sul territorio di uno stesso Stato membro.
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