Art. 3

1. Le domande di concessione del premio devono:

In vigore dal 10 feb 1987
- essere presentate una o più volte all'anno presso le autorità competenti degli Stati membri; - essere accompagnate da una dichiarazione scritta del produttore che attesti che questi ha provveduto all'ingrasso dei bovini maschi oggetto della domanda di concessione del premio. 2. Secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, gli Stati membri possono essere autorizzati, per ragioni amministrative, a stabilire che le domande abbiano per oggetto un numero minimo di animali. 3. I bovini maschi che beneficiano del premio devono poter essere identificati in maniera permanente, per evitare che essi possano beneficiarne altre volte.
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