Art. 2
In vigore dal 10 feb 1987
1. Il premio di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 è concesso ai produttori, su loro richiesta, per i bovini maschi di almeno nove mesi per i quali essi abbiano provveduto all'ingrasso nella loro azienda; esso è limitato a 50 capi all'anno civile per azienda.
Ogni animale può beneficiare del premio una sola volta nella vita.
Possono formare oggetto della domanda di premio soltanto gli animali aventi almeno sei mesi alla data della presentazione della domanda.
2. L'importo del premio è fissato a 25 ECU per bovino maschio. Tuttavia, l'importo del premio concesso in Irlanda è pari a 18 ECU per bovino maschio.
L'importo è versato in un'unica soluzione.
3. In deroga al paragrafo 1, primo comma, il premio speciale può essere concesso anche ai produttori di animali maschi di oltre sei mesi che non possono essere tenuti nell'azienda sino all'età minima di nove mesi in quanto sono spediti, ai fini dell'ingrasso, in uno Stato membro in cui vige soltanto il regime di premio per la nascita dei vitelli. In tal caso la domanda di premio deve essere corredata di un documento in cui si attesti l'avvenuta spedizione verso il suddetto Stato membro destinatario e gli animali per i quali è stato rilasciato detto documento devono essere identificati in maniera permanente. Il produttore deve inoltre dichiarare di aver tenuto per almeno tre mesi nella propria azienda gli animali per i quali chiede la concessione del premio.
Storico versioni
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