Art. 3
In vigore dal 9 feb 1987
1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata dall', paragrafo 1, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, purché l'entità della riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato per il 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.
3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato per il 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.
Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.
5. Tuttavia, per quanto concerne i contingenti di cui all', ai numeri d'ordine 09.1801 e 09.1803 e ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano al Regno Unito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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