Art. 1
In vigore dal 9 feb 1987
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987 i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti sotto elencati sono sospesi ai livelli ed entro il limite dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:
1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Importo contingentale in tonnellate // Aliquota dei dazi % // // // // // // 09.1801 // ex 03.01 B I f) 2 // Sebasti (Sebastes spp.) interi o decapitati, congelati // // // // ex 03.01 B I h) 2 // Merluzzi (Gadus morhua) interi o decapitati, congelati, destinati a subire uno dei trattamenti autorizzati in virtù del paragrafo 2 // 6 000 // 3,7 // 09.1803 // ex 03.01 B II b) 1 // Filetti congelati di merluzzi (Gadus morhua) destinati a subire uno dei trattamenti autorizzati in virtù del paragrafo 2 // 24 000 // 4 // 09.1805 // ex 16.04 C II // Lati di aringhe, preparati o conservati in aceto, presentati in imballaggi di un contenuto netto di 10 kg ed oltre // 7 000 // 10 // // // // //
2. Fatto salvo il paragrafo 3, il regime preferenziale previsto ai numeri d'ordine 09.1801 e 09.1803 si applica ai pesci destinati a subire un trattamento che non si limita ad una o più delle operazioni seguenti:
- lavatura, svuotamento, taglio della coda, taglio della testa;
- taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati;
- calibratura;
- etichettatura;
- condizionamento;
- refrigerazione;
- congelamento;
- surgelamento;
- decongelamento, separazione.
Il regime preferenziale non si applica ai prodotti destinati a subire un trattamento che apre il diritto al contingente, ma effettuato a livello di commercio al dettaglio o di aziende di ristoro. I prodotti di cui al numero d'ordine 09.1803 presentati individualmente o in blocco e in imballaggi immediati di contenuto netto di 4 kg o più, sono considerati come rispondenti alle condizioni previste dal presente comma. Il regime preferenziale si applica unicamente ai pesci destinati al consumo umano.
3. Il beneficio dei contingenti tariffari aperti per i prodotti delle sottovoci ex 03.01 B I h) 2 e ex 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune è riservato ai prodotti accompagnati da un certificato, conforme al modello ripreso nell'allegato I, rilasciato da uno degli organismi autorizzati del paese di origine indicati nell'allegato II, che attesta che i pesci utilizzati sono stati pescati nell'Atlantico del Nord, in osservanza delle convenzioni internazionali sulla conservazione e la gestione delle risorse della pesca. Il certificato deve inoltre attestare che i prodotti presentati provengono da merluzzi della specie Gadus morhua.
Storico versioni
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