Art. 8

In vigore dal 9 feb 1987
L'ammissione al beneficio dei contingenti tariffari non può essere subordinata da uno Stato membro al deposito di una cauzione destinata unicamente ad assicurare il non superamento delle quote parti previste dal presente regolamento, finché l'utilizzazione effettiva delle quote parti che qui vengono attribuite non supera il 90 % delle quote stesse.
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