Art. 9
In vigore dal 23 dic 1986
Gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, per telescritto, le seguenti informazioni per ciascuna domanda di titolo:
- quantitativo per il quale il titolo d'importazione è domandato;
- numero del titolo di esportazione che figura nella casella superiore del titolo stesso;
- data di rilascio del titolo di esportazione;
- quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo di esportazione;
- nome dell'esportatore indicato nel titolo di esportazione.
Storico versioni
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