Art. 4

In vigore dal 23 dic 1986
1. La domanda di titolo d'importazione per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune è presentata alle autorità competenti degli Stati membri corredata dell'originale del titolo di esportazione, che viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo di esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato. Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo di esportazione come « shipped weight ». Le domande di titolo possono essere presentate in qualsiasi Stato membro ed i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità. 2. Ove si constati che il quantitativo effettivamente sbarcato da una nave è superiore alla somma dei quantitativi indicati nei titoli di esportazione relativi ai prodotti caricati sulla nave in causa, a richiesta dell'importatore le autorità competenti designate dagli Stati membri comunicano per telescritto e senza indugio alla Commissione il numero o i numeri dei titoli di esportazione e dei titoli d'importazione nonché il quantitativo eccedentario constatato al momento dello sbarco. I servizi della Commissione prendono contatto con le autorità tailandesi chiedendo che vengano rilasciati nuovi titoli di esportazione affinché, sulla base di nuovi titoli d'importazione, i quantitativi eccedentari possano essere immessi in libera pratica al più presto. In attesa del rilascio dei nuovi titoli di esportazione, i quantitativi eccedentari non potranno essere immessi in libera pratica alle condizioni previste dall'accordo di autolimitazione fra la Comunità economica europea e la Tailandia. Alla fine di ciascun trimestre, le autorità competenti designate dagli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione tutti i casi di superamento dei quantitativi indicati nei titoli di esportazione constatati nel trimestre in causa, specificando i quantitativi eccedentari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:4093:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo