Art. 10

In vigore dal 23 dic 1986
Alla fine di ciascun trimestre le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, per telescritto, i quantitativi non imputati che figurano sul verso dei titoli d'importazione nonché il nome della nave e i numeri dei titoli di esportazione interessati. TITOLO III Disposizioni finali
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