Art. 11

In vigore dal 23 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale. (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (4) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (5) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 31. (6) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5. (7) GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 24.
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