Art. 3

In vigore dal 23 dic 1986
1. I titoli di esportazione emessi nel 1987, nel 1988, nel 1989 e nel 1990 hanno una validità di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio è computata nel periodo di validità del titolo. Il titolo è valido se è debitamente compilato e vistato, in conformità delle istruzioni che vi figurano. Lo « shipped weight » deve essere indicato in cifre e in lettere. 2. Il titolo di esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio nonché il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo. TITOLO II Titoli d'importazione
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