Art. 2
In vigore dal 23 dic 1986
1. I titoli di esportazione sono redatti, in un originale e almeno una copia, su un formulario il cui modello figura in allegato.
Il formato del formulario è di circa 210 mm × 297 mm; l'originario è stampato su carta bianca con sovraimpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. I formulari sono stampati e compilati in lingua inglese.
3. L'originale e le copie possono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati in inchiostro e in stampatello.
4. Ogni titolo di esportazione reca un numero di serie prestampato nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.
Storico versioni
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