Art. 1
In vigore dal 23 dic 1986
1. I prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari della Tailandia beneficiano del regime previsto dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Tailandia a condizione che siano importati sulla base di titoli d'importazione:
a) il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo rilasciato dal Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand, per l'esportazione verso la Comunità economica europea, in appresso denominato « titolo di esportazione », e rispondente ai requisiti prescritti al titolo I del presente regolamento;
b) rispondenti ai requisiti prescritti al titolo II del presente regolamento.
2. In applicazione del presente regolamento, i titoli di importazione sono rilasciati per un quantitativo che non può superare 1 300 000 t. In applicazione del presente paragrafo la Commissione fissa, se del caso, proporzionalmente alle domande, i quantitativi per i quali i titoli vengono rilasciati.
TITOLO I
Titoli di esportazione
Storico versioni
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