Art. 2

In vigore dal 22 dic 1986
1. Il sostegno finanziario ai progetti selezionati conformemente al precedente regolamento e accordato in applicazione dello stesso non può superare il 25 % del costo totale di ciascun progetto o della fase particolare del progetto da sostenere. Può essere aumentato fino a non più del 50 % per studi effettuati in preparazione della costruzione. 2. In nessun caso i contributi complessivi di fonte comunitaria possono superare il 50 % del costo totale di un determinato progetto. 3. Un pagamento anticipato non superiore al 40 % del contributo della Comunità può essere versato al fine di accelerare l'esecuzione dei progetti. 4. Per assegnare il sostegno finanziario comunitario previsto all', la Commissione inizia le procedure necessarie per l'applicazione del presente regolamento, d'accordo con gli Stati membri interessati, e tenendo conto degli importi ritenuti necessari.
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