Art. 4
In vigore dal 22 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
(1) Parere reso il 12 dicembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere reso il 16 dicembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
OBIETTIVI E CRITERI DI UNA POLITICA COMUNITARIA DI INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO DI UN PROGRAMMA A MEDIO TERMINE
I. OBIETTIVI
Coordinamento e promozione di progetti di infrastrutture di interesse comunitario per creare nella Comunità una moderna e efficiente rete di trasporto intesa a soddisfare le esigenze reali di trasporto che si presentano a livello europeo in materia di collegamenti principali comunitari. La politica delle infrastrutture rientra nella politica comune dei trasporti e nelle azioni intese ad aumentare la coesione economica e sociale nella Comunità.
Fatta salva l'opportunità o meno di includere nel programma a medio termine i porti e gli aeroporti, le azioni della Comunità mirano ai seguenti obiettivi:
- soppressione dei punti di strozzatura;
- integrazione delle zone geograficamente prive di sbocco diretto al mare o situate alla periferia della Comunità;
- riduzione dei costi inerenti al traffico di transito in cooperazione con i paesi terzi eventualmente interessati;
- miglioramento dei collegamenti nei corridoi terrestri-marittimi;
- riassetto di collegamenti ad alto livello di servizio tra i principali centri urbani, compresi i collegamenti ferroviari a grande velocità.
II. CRITERI
La valutazione dei programmi di infrastrutture di trasporto per il sostegno comunitario a titolo del programma a medio termine, in qualsiasi forma, si basa sui criteri seguenti:
a) interesse del progetto per la Comunità, valutato in funzione del suo contributo agli obiettivi generali e operativi menzionati al punto I. Tra i fattori che debbono essere presi in considerazione figurano:
- il volume del traffico internazionale intracomunitario attuale o potenziale;
- il volume, sull'asse interessato dal progetto, degli scambi tra Comunità e paesi terzi;
- l'effettivo apporto del progetto ai fini della creazione di una rete omogenea ed equilibrata nell'ambito communitario, che si adegui alle esigenze di trasporto esistente e future;
b) redditività socio-economica del progetto;
c) coerenza del progetto con le altre azioni comunitarie, nell'ambito della politica comune dei trasporti o di altre politiche della Comunità, e con altre azioni nazionali definite prioritarie nei piani e programmi nazionali di infrastrutture di trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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