Art. 3
In vigore dal 22 dic 1986
1. Qualora un progetto che ha fruito di un sostegno finanziario non sia eseguito come previsto o qualora le condizioni previste non siano soddisfatte, il sostegno finanziario può essere ridotto o soppresso con decisione adottata dalla Commissione.
Le somme indebitamente versate sono restituite alla Comunità dal beneficiario, entro dodici mesi dalla data di notifica della predetta decisione.
2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e fatto salvo l'articolo 206 bis del trattato, nonché qualsiasi controllo effettuato in base all'articolo 209, lettera c), del trattato, gli organismi competenti dello Stato membro interessato e gli agenti della Commissione, oppure altre persone da quest'ultima delegate procedono a verifiche in loco o ad indagini relative ai progetti che fruiscono del sostegno finanziaro. La Commissione stabilisce i termini di esecuzione delle verifiche e ne informa preventivamente lo Stato membro, al fine di ottenere l'assistenza necessaria.
3. Tali verifiche in loco o indagini relative alle operazioni che fruiscono del sistema finanziario hanno lo scopo di accertare:
a) la conformità delle prassi amministrative alle norme comunitarie;
b) l'esistenza di documenti giustificativi e la loro concordanza con i progetti che fruiscono del sostegno finan-
ziario;
c) le condizioni di realizzazione e di verifica delle opera-
zioni;
d) la conformità delle realizzazioni dei progetti con le condizioni di concessione del sostegno finanziario.
4. La Commissione può sospendere il versamento del contributo relativo ad un'operazione se un controllo pone in luce irregolarità oppure una importante modifica, che non sia stata sottoposta all'approvazione della Commissione, della natura o delle condizioni dell'operazione in esame.
Storico versioni
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