Art. 7

In vigore dal 20 nov 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 323 del 18. 11. 1986, pag. 3. ALLEGATO II ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI A RILASCIARE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ - JUNTA NACIONAL DE CARNES per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all', lettera a). - INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC) per le carni orignarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all', lettera b). - SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO PRODUTO ANIMAL (SIPA) per le carni originarie del Brasile, conformi alla definizione di cui all', c). d).
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